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PED

LA DIRETTIVA

La Direttiva Attrezzature a Pressione, comunemente detta PED dall’acronimo inglese “Pressure EquipmentDirective”, è una direttiva di prodotto (n° 2014/68/UE) emanata dalla Comunità Europea, e recepita in Italia con il DL n° 93 del 25/02/2000 e DL n° 26 del 15/02/2016. Essa regolamenta a livello Europeo:

la progettazione;
la fabbricazione;
la valutazione di conformità delle attrezzature e degli insiemi a pressione.

Rientrano nel campo di applicabilità della direttiva ad esempio le tubazioni, gli accessori di sicurezza e a pressione, e in generale tutti i recipienti sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0.5 bar.

Tutte le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a procedura di valutazione, in funzione della categoria in cui sono classificate, per verifica di soddisfacimento dei Requisiti Essenziali di Sicurezza. La verifica di conformità, in particolare per le attrezzature ricadenti in categorie da II a IV dovrà essere eseguita da un Organismo Notificato.

La direttiva PED è applicabile a prodotti in pressione da immettere sul mercato comunitario, quindi alle nuove produzione ed inoltre, quando su un prodotto già presente sul mercato sussiste una modifica sostanziale tale da richiederne la rivalutazione.

Tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati alla direttiva PED devono essere in seguito denunciate all’ISPESL (D.M. n. 392/04).

DEFINIZIONI AI FINI DELLA DIRETTIVA PED

Per «attrezzature a pressione» si intendono:

recipienti;
tubazioni;
accessori di sicurezza;
accessori a pressione.

Per «insiemi» si intendono varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.

PS: Un insieme può esser inteso come una attrezzatura adeguatamente protetta.

I fabbricanti di attrezzature a pressione, sono tenuti a valutare ed identificare il livello di rischio, associato alla pressione, ma non solo da esso generato, imputabile all’uso previsto delle attrezzature che intendono porre sul mercato comunitario.

Maggiore è il livello di rischio, maggiore risulta essere la categoria di appartenenza dell’attrezzatura.

La definizione della categoria di una attrezzatura avviene mediante la comparazione dei seguenti dati con le tabelle di riferimento riportate in allegato II della direttiva.

dimensioni dell’apparecchiatura (volume V in litri nel caso di recipienti, diametro DN in mm nel caso di tubazioni);
pressione massima ammissibile (PS): pressione massima in bar per la quale l’attrezzatura è progettata, secondo specifica del fabbricante;
temperatura minina/massima ammissibile (TS): temperature minime/massime per le quali l’attrezzatura è stata progettata, secondo specifica dal fabbricante
fluido: gas, liquidi, vapori allo stato puro o loro miscele.

l’attrezzatura o l’insieme acquisiscono la categoria di rischio più severa tra le categorie di rischio delle attrezzature a pressione che ne fanno parte ad eccezione degli accessori di sicurezza i quali sono automaticamente classificati in IV categoria, che è quella di rischio massimo.

Per i recipienti e per le tubazioni risulta:

  1. per le caldaie si fa riferimento alla tabella 5;
  2. per gli accessori di sicurezza alla tabella 4;
  3. per gli altri la tabella pertinente.

A seconda della categoria di rischio della generica attrezzatura in pressione variano le procedure di certificazione CE per la Direttiva PED:

Nel caso di provati bassi limiti di pericolosità dell’attrezzatura (come previsto nell’articolo 4, comma 3 della Direttiva), non si deve apporre alcuna marcatura CE, perciò si può mettere il prodotto sul mercato accompagnato dalle sole informazioni necessarie all’acquirente per un uso corretto dell’apparecchiatura stessa;

per le categorie I, II, III o IV, è obbligatorio emettere la Dichiarazione di Conformità ed apporre il Marchio CE, operazione che, per le classi II, III e IV viene autorizzata dall’organismo notificato. Per poterla apporre il fabbricante deve seguire, in ogni fase realizzativa, prescrizioni sempre più impegnative al crescere della classe. Tali prescrizioni variano sulla base del prodotto fornito.

Per la categoria I, nella quale ricadono le apparecchiature meno pericolose, è obbligatoria la certificazione CE senza richiedere l’intervento dell’Organismo Notificato, infatti la PED ammette quella che si usa definire “auto-certificazione”, cioè la marcatura CE dell’oggetto in base alla preparazione di un fascicolo tecnico – che dimostri come sono soddisfatti i requisiti essenziali di cui all’Allegato I della Direttiva e giustifichi anche l’appartenenza del prodotto alla I categoria, accompagnata da una Dichiarazione CE di Conformità emessa dal fabbricante e destinata all’acquirente.

Le richieste sono più onerose nelle classi superiori, fino alla classe IV infatti:

  • per la categoria II è obbligatoria la certificazione CE tramite un organismo notificato, che senza entrare nel merito della progettazione, provvede anche ad effettuare la sorveglianza della produzione, nelle modalità scelte dal fabbricante;
  • per la categoria III è obbligatoria la certificazione CE tramite un organismo notificato. Quando il fabbricante non ha certificato anche il suo sistema qualità, inclusa la progettazione, è prevista anche l’esecuzione di prove approfondite sul prototipo da certificare CE;
  • per la IV categoria di rischio si richiede il massimo livello di controllo della progettazione e della produzione. Si fa riferimento agli accessori di sicurezza (in automatico), e agli insiemi costituiti da recipienti + tubazioni con l’utilizzo di fluidi pericolosi a pressioni elevate. La IV categoria non viene mai raggiunta in caso di fluidi di Gruppo 2 con tensione di vapore inferiore a 0,5 bar (es.: acqua con temperatura inferiore a 110 °C), qualsiasi sia la dimensione dell’apparecchiatura.

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